SCHÖNHEITSREGULIERUNG

REGOLAMENTO GENERALE DELLE MANIFESTAZIONI CANINE

Approvato dal Consiglio Direttivo del 7 luglio 2008 su parere conforme della Commissione Tecnica Centrale del 11 aprile 2008

in vigore dal 1 gennaio 2009

NORME GENERALI

DEFINIZIONI

Art. 1
Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano le manifestazioni canine riconosciute dall’ENCI; esso si intende conosciuto e accettato da chiunque, socio o non socio dell’ENCI, eserciti una qualsiasi funzione avente attinenza con le manifestazioni stesse e in modo particolare dai componenti dei comitati organizzatori, dagli esperti giudici, dai proprietari, dai presentatori dei cani in manifestazione, da quanti hanno interesse nella proprietà di quest’ultimi e infine anche da coloro che assistono alle manifestazioni. Tutti costoro, per il fatto medesimo di prendere parte nell’uno o nell’altro modo a una manifestazione riconosciuta dall’ENCI, ne accettano pertanto la autorità e quella dei suoi rappresentanti sottomettendosi alle decisioni che questi dovessero adottare.

Art. 2
Per manifestazione cinotecnica si intende una riunione di cani aventi lo scopo di valutare le qualità estetiche o la capacità sul lavoro dei concorrenti, dal confronto fra i quali derivano classifiche e qualifiche che servono ad indicare il loro valore relativo ed assoluto. Le manifestazioni cinotecniche, a secondo delle finalità che intendono conseguire, si dividono in:
a) Esposizioni: che hanno per oggetto la valutazione morfologica del cane rispetto allo standard di razza;
b) Prove cinotecniche: quando servono a controllare la capacità, il rendimento e lo stile di lavoro dei concorrenti;
c) Corse: quando hanno lo scopo di porre in evidenza la velocità dei soggetti che vi partecipano.

Per ognuna di queste manifestazioni vigono regolamenti speciali che completano il presente regolamento generale, del quale ne fanno parte integrante. In base ai titoli che possono venire in essi assegnati, le manifestazioni cinotecniche si dividono in:
a) Internazionali – quando in esse è consentito il rilascio dei Certificati validi per i campionati internazionali della FCI;
b) Nazionali – quando gli esperti giudici sono autorizzati a rilasciare i Certificati per i campionati italiani riconosciuti dall’ENCI;
c) Regionali – in cui non è mai autorizzato il rilascio di Certificati di attitudine al campionato. Al riguardo si veda il regolamento speciale delle esposizioni;
d) Raduni – manifestazioni indette a cura delle Associazioni specializzate con regolamenti particolari preventivamente approvati dall’ENCI.

In base alle razze canine, che possono formare oggetto delle manifestazioni cinotecniche, queste possono essere infine:
a) Generali – se comprendono tutte le razze;
b) Speciali – quando sono concesse dalla competente associazione specializzata e si svolgono nell’ambito di un’esposizione nazionale od internazionale.

RICONOSCIMENTO UFFICIALE DELL’ENCI

Art. 3
L’ENCI può concedere il proprio riconoscimento ufficiale solo a manifestazioni che si svolgono secondo le norme del presente regolamento e dei regolamenti speciali e che siano promosse da Comitati organizzatori che danno garanzie di competenza tecnica, di capacità organizzativa, di correttezza e di solvibilità finanziaria. I comitati organizzatori che non siano soci collettivi dell’ENCI devono, per le manifestazioni che intendono organizzare, richiedere il nulla osta e la collaborazione tecnica della Delegazione dell’ENCI competente per territorio, che provvederà ad inoltrarla al proprio Consiglio Cinofilo Regionale. Il Consiglio Direttivo dell’ENCI non è tenuto a precisare i motivi per i quali avesse ritenuto di negare il riconoscimento ufficiale a manifestazioni cinotecniche per le quali tale riconoscimento gli fosse stato richiesto.

Art. 4
Per ottenere il riconoscimento ufficiale dell’ENCI a una manifestazione occorre che i comitati promotori avanzino istanza precisando fra l’altro:
a) il tipo della manifestazione e i suoi caratteri, ai sensi dell’art. 2) del presente regolamento;
b) la località e la data di svolgimento;
c) l’impegno per i comitati organizzatori di osservare tutte le norme prescritte dai regolamenti ufficiali dell’ENCI.
Il Consiglio Cinofilo Regionale, dopo aver riunito i propri componenti, dovrà vagliare le richieste pervenute stilando una bozza di calendario da inviarsi all’ENCI entro i termini stabiliti.

CALENDARI

Art. 5
Il Consiglio Direttivo dell’ENCI, provvederà ad esaminare le domande ricevute dai Consigli Cinofili Regionali e a stilare i calendari ufficiali delle manifestazioni riconosciute pervenute entro i termini stabiliti. Per la stesura del calendario delle esposizioni il Consiglio si baserà anche sui seguenti criteri:
a) attrezzature e disposizione logistica della manifestazione;
b) rispetto dei regolamenti dell’ENCI.
Tali calendari, dopo la loro pubblicazione non potranno, salvo casi eccezionali, subire variazioni. Per quanto riguarda le esposizioni, non verranno autorizzate esposizioni internazionali, nazionali e raduni di razza a distanza inferiore ai 150 chilometri. Si precisa altresì che sarà comunque vietato dall’ENCI lo svolgimento contemporaneo in Italia di due esposizioni, entrambe internazionali, e che interessano le medesime razze canine. L’ENCI potrà sempre intervenire, in sede di compilazione dei calendari, presso gli organizzatori delle manifestazioni per le quali fosse stato richiesto il suo riconoscimento ufficiale, al fine di concordare con essi opportuni spostamenti delle date proposte onde evitare per quanto possibile coincidenze dannose. L’ENCI si riserva il diritto di ritirare il proprio riconoscimento ufficiale ai comitati organizzatori che non accettano i suoi suggerimenti.

CONTROLLO SULLE MANIFESTAZIONI – DELEGATI DELL’ENCI

Art. 6
L’ENCI controlla il regolare svolgimento di tutte le manifestazioni riconosciute mediante la presenza di uno o più incaricati denominati “Delegato ENCI”. Il Delegato ENCI ha il compito di assumere tutte le decisioni ritenute necessarie per il buon svolgimento della manifestazione, nel rispetto dei regolamenti vigenti, senza interferire nell’attività di giudizio degli esperti giudici designati. Le spese di viaggio e di soggiorno durante la permanenza del delegato dell’ENCI sono a carico del comitato organizzatore, ad eccezione delle esposizioni nazionali ed internazionali dove le spese di viaggio vengono rimborsate direttamente dall’ENCI, mentre quelle di ospitalità rimangono a carico del Comitato organizzatore.

Art. 7
Presso la segreteria di ogni manifestazione riconosciuta deve essere tenuta a disposizione del pubblico una copia del presente regolamento nonché del regolamento speciale che disciplina la manifestazione in corso.

ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

SCELTA E DESIGNAZIONE DEGLI ESPERTI GIUDICI

Art. 8
I comitati organizzatori di esposizioni canine riconosciute dall’ENCI devono proporre a quest’ultimo gli esperti giudici da essi desiderati che saranno scelti tra quelli che sono iscritti nell’Albo ufficiale degli esperti giudici dell’ENCI in vigore o nelle analoghe liste degli esperti giudici compilate dai Kennel Club riconosciuti dalla FCI. A criterio insindacabile dell’ENCI potranno essere accolte anche le proposte relative ad esperti giudici di altre Società straniere non federate purché costituite in Paesi esclusi dalla giurisdizione della FCI. Agli esperti giudici stranieri di Paesi non aderenti alla FCI dovrà essere inviato l’elenco delle razze canine che dovranno giudicare invitandoli a prendere visione dei relativi standard FCI. La designazione definitiva delle giurie delle manifestazioni riconosciute spetta però sempre all’ENCI che vi provvede mediante propria ratifica ufficiale da inviarsi a ciascuno degli esperti giudici interessati nonché al Comitato organizzatore ed al Delegato ENCI. Il numero degli esperti giudici stranieri nelle manifestazioni non deve superare il 50% dei componenti la giuria.

PROGRAMMI DELLE MANIFESTAZIONI

Art. 9
Per tutte le manifestazioni riconosciute dall’ENCI a carattere nazionale ed internazionale è obbligatoria la stampa di un programma ufficiale che deve indicare tutti gli elementi necessari per consentire a chi lo legge di conoscere le condizioni stabilite per quel tipo di evento. Più precisamente i programmi devono contenere:
a) l’esatta località e la data ove la manifestazione avrà svolgimento;
b) l’indirizzo della sede del comitato organizzatore;
c) i nomi degli esperti giudici con l’indicazione dettagliata delle razze a ciascuno affidate; d) orario di inizio giudizi (ore 10,00, salvo per le manifestazioni pomeridiane preventivamente autorizzare dal Consiglio Direttivo ENCI);
e) i termini di tempo entro i quali possono essere accettate le iscrizioni dei concorrenti, con l’indicazione delle quote relative, in base agli specifici vigenti regolamenti;
f) una o più schede per l’iscrizione dei cani alla manifestazione;
g) nelle esposizioni internazionali, sul programma e sul catalogo, deve anche essere incluso il Paese di origine della razza; le pagine del catalogo di carattere generale devono essere redatte in almeno una delle 4 lingue ufficiali F.C.I (francese, inglese, tedesco, spagnolo)

Art. 10
I comitati organizzatori di manifestazioni che si svolgono con il riconoscimento dell’ENCI sono tenuti ad inviare a quest’ultimo, almeno due mesi prima della manifestazione, il relativo programma.

ISCRIZIONI

Art. 11
L’iscrizione è l’atto scritto necessario per ammettere un cane a partecipare ad una manifestazione. Nessun cane può esservi iscritto se non possiede un nome e se non appartiene ad una delle razze canine riconosciute dall’ENCI e dalla FCI. Un cane registrato in un Libro genealogico, italiano od estero, può venire iscritto in una manifestazione riconosciuta solo col nome che figura nei documenti ufficiali; nessun cambiamento è ammesso. Le date di chiusura delle iscrizioni devono ritenersi irrevocabili. La domanda per l’iscrizione di un cane ad una manifestazione va formulata sull’apposita scheda presso la segreteria del comitato organizzatore cui deve essere consegnata o fatta pervenire in forma scritta entro i termini stabiliti e resi noti sul programma. I comitati organizzatori di manifestazioni riconosciute debbono adottare le schede di iscrizione stabilite o approvate dall’ENCI; le schede verranno debitamente compilate dai richiedenti i quali devono specificare per ciascun soggetto il nome (rigorosamente quello riportato sul certificato genealogico), il sesso, la data di nascita, la razza, il colore del mantello, la genealogia, il numero di iscrizione del cane, il codice identificativo (tatuaggio e/o microchip), il cognome e nome e l’indirizzo del proprietario ed eventuale affisso, il nome dell’allevatore nonché quant’altro fosse richiesto negli specifici regolamenti. Nelle schede di iscrizione devono altresì essere precisate la classe o prova nella quale il cane concorre e, se si tratta di prove, anche il nome del conduttore che non può essere poi sostituito durante lo svolgimento delle manifestazioni senza il consenso degli esperti giudici o del Delegato ENCI. In ogni scheda di iscrizione dei cani a manifestazioni riconosciute dall’ENCI deve essere chiaramente precisato che il suo firmatario dichiara di conoscere le norme dei regolamenti ufficiali approvati dall’ENCI in base ai quali la manifestazione in atto si svolge e si impegna a rispettarli accettando, in caso contrario, le sanzioni adottate dagli organi competenti.

Art. 12
Le iscrizioni dei cani alle manifestazioni devono essere accompagnate dall’ammontare della tassa di iscrizione che non potrà superare quella indicata come massima dal Consiglio Direttivo dell’ENCI. Senza tale versamento le iscrizioni non saranno accettate e la loro indicazione non potrà figurare nel catalogo della manifestazione. Speciali riduzioni obbligatorie spettano ai Soci allevatori dell’ENCI e agli iscritti nei sodalizi che sono a questo associati in qualità di soci collettivi per tutte le manifestazioni dall’ENCI stesso riconosciute. La misura di tali riduzioni, che non sono cumulabili, è deliberata dal Consiglio Direttivo dell’ENCI.

Art. 13
L’ENCI in sede di revisione delle relazioni degli esperti giudici, potrà sempre annullare le qualifiche e le classifiche rilasciate ad un cane, qualora risulti che questo ha concorso in prova o classe nelle quali non poteva essere iscritto. Le infrazioni alle norme stabilite per le iscrizioni dei cani alle manifestazioni possono portare, qualora arrechino danno agli altri concorrenti e fosse documentato il dolo del compilatore della scheda, a provvedimenti disciplinari a carico di quest’ultimo.

CATALOGHI

Art. 14
Per tutte le manifestazioni riconosciute dall’ENCI è obbligatoria la pubblicazione a stampa di un catalogo generale. In esso dovranno essere elencati indistintamente tutti i cani partecipanti con i relativi numeri di iscrizione ai Libri genealogici e con i nominativi ed indirizzi degli allevatori e dei rispettivi proprietari, con l’indicazione della rispettiva razza e della prova o classe alle quali partecipano, non essendo ammessi giudizi e premiazioni di soggetti i cui nomi non vi figurano elencati. Il catalogo dovrà altresì riportare i nomi del Delegato dell’ENCI e degli esperti giudici presenti alla manifestazione, con le prove o classi a questi assegnati, nonché l’elenco completo di tutti i premi da disputarsi – di prova, di classe, di onore o speciali – con le relative designazioni. Ciascun concorrente riceverà una copia del catalogo il cui eventuale importo, che non dovrà mai superare il limite indicato come massimo dall’ENCI, sarà stato pagato all’atto dell’iscrizione dei suoi cani. Cinque copie del catalogo, di cui una copia completa delle classifiche e qualifiche dei cani presentati, dovranno essere spedite alla sede dell’ENCI oppure consegnate al delegato presente alla manifestazione, al termine della stessa entro i termini fissati.

RECLAMI

Art. 15
Coloro che ritenessero di poter reclamare per constatate infrazioni alle norme del presente regolamento generale o di quelli speciali, devono farlo per iscritto, firmando il reclamo che va consegnato al Delegato dell’ENCI allegando l’importo previsto dal Consiglio Direttivo dell’ENCI oppure indirizzato all’ENCI con lettera raccomandata entro sette giorni dal termine della manifestazione. La tassa di reclamo sarà incamerata dall’ENCI qualora il reclamo venisse riconosciuto non fondato o respinto. Il Delegato dell’ENCI dovrà immediatamente pronunciarsi sul reclamo ricevuto, sulla base dei regolamenti in vigore oppure, quando ciò non fosse possibile, il concorrente contro il quale il reclamo è stato avanzato potrà essere autorizzato a partecipare ugualmente alla manifestazione stessa ma sotto riserva, per cui la classifica non sarà definitiva e la consegna del premio, eventualmente spettante al concorrente contro il quale è stato sporto il reclamo, verrà tenuta in sospeso per l’assegnazione definitiva dopo la decisione dell’ENCI. Il diritto di sporgere reclamo spetta esclusivamente al proprietario del soggetto iscritto a catalogo della manifestazione interessata. Esso ha l’obbligo di produrre le prove dI quanto afferma. Non sono ammissibili reclami sul verdetto degli esperti giudici che, sotto il profilo tecnico, è insindacabile. In questo caso, i reclami saranno respinti immediatamente, salvo che non riguardino irregolarità o infrazioni ai regolamenti in base ai quali la manifestazione si svolge.

Art. 16
I componenti del comitato organizzatore di una manifestazione ed il Delegato dell’ENCI hanno il diritto/dovere di intervenire, anche senza che sia stato sporto reclamo, ogniqualvolta riscontrino irregolarità od infrazioni ai vigenti regolamenti.

Art. 17
Se in seguito a reclamo presentato, un cane risultasse indebitamente premiato, il suo proprietario od il presentatore dovranno restituire il premio eventualmente ricevuto, che potrà essere assegnato o meno al concorrente che lo segue in graduatoria secondo la decisione che verrà espressa dall’ENCI. Qualora la restituzione venisse rifiutata, il responsabile verrà sottoposto a provvedimento disciplinare; nel frattempo, ed in attesa della conclusione di tali pratiche, verrà sospeso ed escluso da ogni successiva manifestazione riconosciuta dall’ENCI.

ESCLUSIONI

Art. 18
La partecipazione alle manifestazioni canine organizzate o riconosciute dall’ENCI è vietata ai cani di proprietà di persone che sono colpite da provvedimenti di sospensione, espulsione o squalifica, a loro carico dai componenti organi dell’ENCI e della FCI. Le sanzioni disciplinari inflitte dai soci collettivi ai propri soci attengono ai rapporti tra soci ed associazioni specializzate ed hanno solo effetto interno a queste ultime e pertanto non precludono la partecipazione a tutte quelle manifestazioni in cui siano in palio qualifiche ENCI ivi compresi speciali di razza e raduni. Per quanto riguarda le manifestazioni internazionali, l’ENCI segnalerà i concorrenti insolventi alla FCI che provvederà a pubblicare i nominativi.

Art. 19
L’ENCI, sulla scorta degli accertamenti di sua competenza ed in base alle denuncie formulate dai comitati organizzatori di manifestazioni riconosciute, terrà aggiornata la lista delle persone sospese, espulse o squalificate, provvedendo a trasmetterla alle segreterie delle altre manifestazioni successive, le quali sono obbligate a respingere le iscrizioni dei cani i cui proprietari risultino compresi negli elenchi suddetti. Qualora tale disposizione non venisse osservata l’ENCI si riserva di adottare, a mezzo dei propri organi competenti gravi sanzioni disciplinari a carico dei responsabili.

QUALIFICHE, CLASSIFICHE, DISTINZIONI SPECIALI

Art. 20
Solo i cani regolarmente iscritti ed il cui nome figura elencato nel catalogo ufficiale di una manifestazione riconosciuta possono essere sottoposti a giudizio. A ciascuno di essi, sempreché non venga ritirato dal presentatore prima dell’inizio del giudizio, verrà assegnata di regola una qualifica la quale rappresenta la sintesi di valutazione cinotecnica fatta dall’esperto giudice. La qualifica non sarà tuttavia assegnata ai soggetti ritenuti insufficienti e, come tali, non qualificabili, né a quelli che nelle prove con cani da caccia, per mancanza di incontri con la selvaggina o per altre cause, non abbiano potuto fornire la dimostrazione della loro capacità. Nelle manifestazioni riconosciute dall’ENCI dovranno essere assegnate solamente le seguenti qualifiche: Eccellente (Ecc.); Molto Buono (M.B.); Buono (B); Sufficiente (SUFF.). Solo per la classe juniores: Molto Promettente (M.P.), Promettente (P), Abbastanza Promettente (A.P.). Il valore ed il significato delle suddette qualifiche saranno dettagliatamente precisati nei regolamenti speciali. In base alle qualifiche assegnate gli esperti giudici provvederanno poi, per ciascuna classe o prova giudicata, ad eseguire la classifica in ordine di merito dei soggetti giudicati nei limiti previsti dai regolamenti speciali. Nelle prove di lavoro gli esperti giudici potranno altresì assegnare anche i seguenti Certificati:
o CQN (Certificato di qualità naturali) – Può essere rilasciato solo in prove ad un cane che avendo dato prova di eccellenti qualità naturali non sia stato classificato dall’esperto giudice per errori dovuti a mancanza di addestramento. Per le razze di utilità può essere rilasciato solo nelle classi Avv. e IPO 1;
o CAL (Certificato di attitudine al lavoro) – Certifica che il soggetto ha dimostrato di avere carattere idoneo e di essere in possesso delle qualità naturali che ne consentono l’impiego pratico. Può essere assegnato solo in prove per i cani di utilità.

Art. 21
Nelle manifestazioni riconosciute come internazionali gli esperti giudici sono autorizzati a proporre l’assegnazione dei seguenti Certificati:
o CACIB – (Certificato di attitudine al campionato internazionale di bellezza) – Ha, a livello internazionale, la stessa funzione del CAC. Può essere rilasciato solo in esposizioni a carattere internazionale;
o Riserva di CACIB – Segue nella graduatoria generale il titolare del CACIB. Ha le stesse funzioni di riserva di CAC. Può essere assegnata solo in esposizioni a carattere internazionale;
o CACIT (Certificato di attitudine al campionato internazionale di lavoro) – Ha le stesse funzioni del CAC e può essere rilasciato solo in prove a carattere internazionale;
o Riserva di CACIT – Segue nella graduatoria generale il titolare del CACIT. Ha le stesse funzioni di riserva di CAC. Può essere assegnata solo in prove a carattere internazionale;
o CACIOB (Certificato di attitudine al campionato internazionale di lavoro) – Può essere rilasciato solo in prove di obedience a carattere internazionale;
o CACIAG (Certificato di attitudine al campionato internazionale di lavoro) – Può essere rilasciato solo in prove di agility a carattere internazionale;
o CACIL (Certificato di attitudine al campionato internazionale di lavoro) – Può essere rilasciato solo in prove per levrieri a carattere internazionale.

Analogamente nelle manifestazioni riconosciute come nazionali (ed anche in quelle internazionali) gli esperti giudici sono autorizzati a rilasciare i seguenti Certificati:
o CAC (Certificato di attitudine al campionato) – E’ un Certificato nazionale che attesta che il soggetto cui viene assegnato possiede caratteristiche e qualità tali da rispecchiare lo standard ideale della razza cui appartiene;
o Riserva di CAC – Ha lo stesso significato e valore tecnico del CAC e può essere assegnato al soggetto che, avendone le caratteristiche e le qualità, segua immediatamente in graduatoria quello cui il CAC è stato attribuito. Nelle prove possono essere assegnate due riserve, la prima e la seconda.

Le norme che sovrintendono al rilascio di tali Certificati sono diverse a secondo del tipo della manifestazione; esse sono più dettagliatamente indicate nei regolamenti speciali che disciplinano le diverse manifestazioni.

Art. 22
Solo i Certificati, le qualifiche, le classifiche, le premiazioni e le distinzioni speciali conseguiti in manifestazioni riconosciute dall’ENCI sono considerati validi da quest’ultimo e possono essere citati ed inseriti in pubblicazioni ufficiali italiane e straniere.

Art. 23
I premi posti in palio nelle manifestazioni riconosciute possono essere assegnati in base alle qualifiche oppure in base alle classifiche dei soggetti partecipanti. Le norme circa l’assegnazione dei premi, la loro destinazione, la loro entità sono indicate nei regolamenti speciali e dovranno essere sempre specificate nei cataloghi. I premi dovranno essere consegnati ai vincitori nel corso della manifestazione oppure, qualora tale consegna per qualsiasi motivo non avesse potuto aver luogo, dovranno venire spediti a cura del comitato organizzatore agli aventi diritto entro 30 giorni fatta eccezione per quei casi in cui sia stato avanzato reclamo.

Art. 24
I Premi d’onore sono quelli offerti dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, ecc., oppure dal Presidente o dal Consiglio Direttivo dell’ENCI, o quelli offerti dal comitato organizzatore dai propri componenti e da esso designati come tali. I Premi speciali sono quelli offerti dal comitato organizzatore o da altri Enti o privati donatori. I premi d’onore non possono essere assegnati che a cani qualificati Eccellenti nelle esposizioni e almeno Molto Buono nelle prove. I premi speciali non possono essere assegnati che a cani qualificati almeno Molto Buono sia nelle esposizioni che nelle prove. Lo stesso espositore potrà ritirare più premi d’onore o premi speciali, anche se assegnati allo stesso soggetto, a discrezione del comitato organizzatore.

CERTIFICATI DI ATTITUDINE AL CAMPIONATO (CAC)

Art. 25
La proclamazione di un cane a campione italiano è sempre subordinata al conseguimento da parte del medesimo di un certo numero di Certificati di attitudine al campionato (CAC), in esposizioni e prove di lavoro riconosciute dall’ENCI e nelle quali sia stato da quest’ultimo preventivamente autorizzato il rilascio di tali Certificati. I CAC pertanto possono essere conferiti sia per la bellezza dei cani (esposizioni) sia per la loro capacità sul lavoro (prove). I primi portano il soggetto che li ha guadagnati al campionato di bellezza, gli altri a quello di lavoro.

RILASCIO DEI CAC E DELLE RISERVE DI CAC

Art. 26
Nelle esposizioni canine riconosciute dall’ENCI, gli esperti giudici hanno la facoltà di assegnare un CAC (Certificato di attitudine al campionato) al miglior soggetto maschio ed uno al miglior soggetto femmina, qualificato “Eccellente” e classificato “primo”, nella classe in cui è in palio tale titolo, per ciascuna delle razza indicate nell’elenco ufficiale della FCI. Quando una razza è suddivisa in più varietà, i CAC possono essere assegnati in ciascuna delle varietà indicate nell’elenco delle razze canine riconosciute dalla FCI, come da allegato n° 1 al presente regolamento. Per ogni CAC rilasciato l’esperto giudice ha la facoltà di assegnare anche una riserva del CAC al concorrente non ancora proclamato campione che segue nella graduatoria generale il titolare del CAC purché anch’esso naturalmente meriti tale Certificato. Questa riserva di CAC verrà ad acquistare presso l’ENCI e a favore del cane che l’ha conseguita lo stesso valore di un CAC ufficiale allorché il vincitore del CAC, avendo già ricevuto in precedenza un altro di tali Certificati dal medesimo esperto giudice, non abbia più bisogno di quello dell’esposizione in corso, oppure quando il CAC assegnatogli non dovesse, per qualsiasi altro motivo, essere convalidato dall’ENCI.

Art. 27
Nelle prove di lavoro i CAC possono invece essere concessi dagli esperti giudici ad un solo soggetto per ogni prova nella quale l’ENCI abbia autorizzato il rilascio di tale Certificato. Pertanto gli esperti giudici delle prove di lavoro non faranno alcuna distinzione di sesso fra i concorrenti ma potranno indifferentemente concedere il CAC ad un maschio oppure ad una femmina purché abbia conseguito la qualifica di Eccellente, sia stato classificato al primo posto nella graduatoria finale della prova e meriti veramente di essere segnalato per la proclamazione a campione italiano di lavoro. Nelle prove di lavoro per razze da ferma l’esperto giudice potrà rilasciare due riserve del CAC ai cani, con qualifica Eccellente, che seguono in classifica il vincitore del CAC e che meritano anch’essi tale Certificato. La “Prima riserva del Cac” acquisterà presso l’ENCI valore di CAC ufficiale allorché il vincitore del CAC, per essere già stato proclamato campione italiano di lavoro oppure per avere già ottenuto in precedenza altri CAC in numero sufficiente per essere proclamato tale, non abbia più bisogno del CAC della prova in corso; o anche se il CAC rilasciato in quest’ultima non dovesse, per qualsiasi motivo, essere convalidato dall’ENCI. La “Seconda riserva del CAC” acquisterà il valore di CAC ufficiale solo se entrambi i cani vincitori del CAC e della “Prima riserva di CAC” si trovassero nelle condizioni suddette. Siccome non in tutte le prove comprese nel programma di una manifestazione l’ENCI potrà porre in palio il CAC, è necessario che gli organizzatori delle prove abbiano a ben precisare sui programmi le prove in cui gli esperti giudici sono autorizzati a rilasciarlo.

Art. 28
Per ogni CAC e riserva di CAC rilasciati in esposizione o in prove l’esperto giudice dovrà compilare gli appositi cartellini del tipo prescritto dall’ENCI e consegnarli ai presentatori dei cani cui sono stati assegnati. Resta comunque ben precisato che il rilascio dei CAC e delle riserve di CAC , sia in esposizione che in prove, è sempre lasciato alla facoltà ed alla discrezione dell’esperto giudice che nella manifestazione in atto ha giudicato i concorrenti e ha formulato le classifiche e le qualifiche dei medesimi. Nessun obbligo ha pertanto l’esperto giudice di concedere tali Certificati a soggetti, anche se qualificati Eccellenti e classificati al primo posto assoluto, che egli non ritenga meritevoli di tali distinzioni con le quali viene di fatto ad assumersi la personale responsabilità di segnalare all’ENCI i cani meritevoli della proclamazione a campione italiano.

Art. 29
CAMPIONATI ITALIANI
Il Consiglio Direttivo dell’ENCI può conferire con propria deliberazione i seguenti titoli di campione italiano ai cani che hanno conseguito i risultati stabiliti e precisati nella modulistica controllata e pubblicata dall’ENCI:
1) Campione Italiano di Bellezza;
2) Campione Italiano di Lavoro;
3) Campione Italiano di Agility;
4) Campione Italiano di Obedience;
5) Campione Italiano di Coursing;
6) Campione Italiano di Racing;
7) Campione Trialler;
8) Campione Riproduttore;
9) Giovane Promessa.

Campione Assoluto – viene assegnato dall’ENCI ad un cane delle razze sottoposte in Italia a prova di lavoro che ha ottenuto entrambi i titoli di Campione Italiano di Bellezza e Campione Italiano di Lavoro (oppure di Campione Trialler).

Campione Sociale – viene assegnato al cane che ha acquisito titoli in base al regolamento stilato dalle rispettive Associazioni Specializzate e preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo dell’ENCI.

Per i cani delle razze estere il titolo di campione italiano può essere assegnato soltanto ai soggetti iscritti nel ROI o in un Libro genealogico estero equivalente. In questo ultimo caso i cani devono risultare di proprietà di persone residenti all’estero e la loro origine pura deve essere dimostrata con l’iscrizione in un Libro genealogico riconosciuto degli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni). I cani posseduti da persone residenti in Italia prima della loro proclamazione devono essere trascritti obbligatoriamente nel Libro genealogico italiano. I cani delle razze tipiche italiane possono ottenere il titolo di campione italiano anche se iscritti nel RSR. In questo caso, acquistano il diritto di essere iscritti al ROI.

Le prove di lavoro utili per il campionato italiano di bellezza devono essere conseguite in Italia. I soggetti nati in Italia o di proprietà di cittadini residenti in Italia dovranno superare la prova di qualificazione richiesta dall’associazione specializzata ed approvata dall’ENCI per adire al titolo di campione italiano di bellezza. Se i soggetti sono di proprietà di cittadini stranieri o se sono stati importati in Italia dopo aver superato all’estero una prova corrispondente al titolo italiano, tale prova è ritenuta valida.

Il proprietario del cane aspirante campione è tenuto a presentare all’ENCI richiesta di proclamazione, utilizzando la modulistica controllata, entro due mesi dal conseguimento dell’ultimo titolo utile. L’utilizzo dei risultati/titoli conseguiti, ai fini della proclamazione di un soggetto, avviene in ordine cronologico.

Art. 30
CAMPIONATI INTERNAZIONALI
La FCI procede all’omologazione dei seguenti titoli di campione internazionale:
1) Campione Internazionale di Bellezza;
2) Campione Internazionale di Lavoro.
I requisiti stabiliti dalla FCI sono precisati nella modulistica controllata pubblicata dall’ENCI.

Titolo cumulativo di Campione Internazionale di Lavoro e di Bellezza della FCI – i cani delle razze da caccia e di utilità, per le quali sono organizzate delle prove pratiche sotto il patronato della FCI, riceveranno il doppio titolo di “Campione Internazionale di lavoro e di bellezza”, quando si trovano nelle condizioni prescritte per i due campionati.

Art. 31
TROFEO ANNUALE DI ALLEVAMENTO
Possono concorrere tutti gli allevatori italiani titolari di affisso. L’allevatore può conteggiare le qualifiche conseguite in manifestazioni riconosciute dall’ENCI ed organizzate in Italia, e le qualifiche italiane ottenute all’estero. Le stesse, ottenute contemporaneamente dal soggetto (es. Ecc. Cac, Cacib o Ecc. Cac, Cacit), non sono cumulabili. L’allevatore non può concorrere con soggetti di razze diverse. I risultati, comprensivi delle fotocopie dei libretti delle qualifiche e della pagina riepilogativa dei dati del soggetto (frontespizio), devono essere inviati all’ENCI entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Non potranno essere presi in considerazione i risultati di soggetti privi della documentazione probatoria. Il Trofeo verrà consegnato ogni anno in occasione dell’Assemblea Generale dei Soci. L’allevatore sospeso dalla Commissione di Disciplina non potrà concorrere sino al termine della sanzione.

Esposizione (Int. Naz. Raduni)
1. Cani da pastore e bovari (escluso bovari svizzeri);
2. Cani di tipo pinscher e schnauzer, molossoidi e bovari svizzeri;
3. Terrier;
4. Bassotti;
5. Cani di tipo spitz e di tipo primitivo;
6. Segugi e cani per pista di sangue;
7. Cani da ferma continentali;
8. Cani da ferma britannici, da riporto, da cerca e da acqua;
9. Cani da compagnia;
10. Levrieri.

Vengono premiati i primi due allevatori che con un minimo di cinque soggetti col proprio affisso, anche se di altrui proprietà, hanno conseguito il maggior punteggio in base alla seguente tabella:
Ecc. Cac, Cacib      punti 6
Ecc. Cac      punti 4
1° Ecc. in raduno (libera o lavoro per razze sottoposte a prove)      punti 4
Ecc. ris. Cac, ris. Cacib      punti 3
Ecc. 1° classe campioni      punti 2
Eccellente      punti 1

Ogni allevatore può conteggiare per ogni soggetto, soltanto il miglior risultato rilasciato da ogni esperto giudice. A parità di punteggio viene assegnato all’allevamento che lo ha conseguito con il minor numero di cani.

Prove (Cac in palio)
1. Cani da pastore:
a) militari;
b) civili;
2. Cani di tipo pinscher e schnauzer;
3. Terrier;
4. Bassotti;
5. Segugi e cani per pista di sangue;
6. Cani da ferma continentali italiani;
7. Cani da ferma continentali esteri;
8. Cani da ferma britannici;
9. Cani da riporto e spaniel;
10. Levrieri.

Vengono premiati i primi due allevatori che con un minimo di tre soggetti col proprio affisso, anche se di altrui proprietà, hanno conseguito il maggior punteggio in base alla seguente tabella:
Ecc. Cac, Cacit      punti 6
Ecc. Cac punti      4
Ecc. ris. Cac, ris. Cacit      punti 3
Ecc.      punti 2
Mb e CQN      punti 1

Per i cani da pastore e di tipo pinscher e schnauzer, l’allevatore può conteggiare le qualifiche ottenute in IPO 1, 2, 3. A parità di punteggio il Trofeo viene assegnato all’allevamento che lo ha conseguito con il minor numero di cani.

Art. 32
TROFEO ANNUALE “LA REGINA DEL BOSCO”
CHALLANGE “UN RE PER LA REGINA DEL BOSCO”
Il Consiglio Direttivo ha istituito un Trofeo annuale denominato “La Regina del Bosco” destinato al miglior cane di razza da ferma inglese e continentale con migliori risultati ottenuti nelle prove con CAC su beccacce. Vengono ritenute valide un minimo di due prove a calendario: a parità di risultato valgono qualifica e classifica superiore, l’ulteriore parità porta alla proclamazione ex-equo. Il premio consiste in una corona con beccaccia in argento. Al proprietario vincitore del Trofeo “La Regina del Bosco” per due anni anche non consecutivi con il medesimo cane verrà attribuito il Challange “Un Re per la Regina del Bosco” il cui premio consiste in una corona con beccaccia d’oro. I risultati, comprensivi delle fotocopie dei libretti delle qualifiche, dovranno essere inviati all’ENCI entro e non oltre il 31 dicembre p.v. Non saranno presi in considerazione i risultati di soggetti privi della documentazione probatoria. I Premi verranno consegnati ogni anno in occasione dell’assemblea generale dei Soci.

Art. 33
Tutti i casi non previsti dal presente Regolamento e da quelli speciali per le diverse manifestazioni canine riconosciute dall’ENCI, saranno esaminati e risolti dal Consiglio Direttivo dell’ENCI .